Agenti di commercio e altri Professionisti iscritti a Casse: arrivano i 600 euro! Testo decreto e dettagli

Il bonus andrà chiesto alla propria cassa e sarà erogato a chi ha avuto redditi fino a 35 mila euro o, tra 35 e 50 mila con calo di attività di almeno il 33% nei primi 3 mesi 2020

Data di pubblicazione:
29 Marzo 2020
Agenti di commercio e altri Professionisti iscritti a Casse: arrivano i 600 euro! Testo decreto e dettagli

Decreto art.44 soli professionisti

Dopo l’indennità di 600 euro dell’Inps per autonomi e Partite Iva iscritti alla gestione separata e altre tipologie di autonomi, è arrivato anche l’atteso decreto che regolamenta il resto dei professionisti a Partita Iva, compresi gli agenti di commercio e tutti gli altri iscritti ad una Cassa privata (medici, commercialisti, ingegneri, avvocati, ecc.)

Il decreto del Ministro del Lavoro Catalfo, firmato di concerto col Ministro dell’Economia Gualtieri e DISPONIBILE IN ALLEGATO, regolamenta infatti le modalità di attribuzione del fondo per il reddito di ultima istanza (art.44 DL 18/2020 – Cura Italia).

Il bonus andrà chiesto alla propria Cassa e sarà erogato a chi ha avuto redditi fino a 35 mila euro o, tra 35 e 50 mila, abbia subito cali di attività di almeno il 33% nei primi 3 mesi 2020.


Indennità di 600 euro per il mese di marzo: i dettagli

Proprio come avvenuto per l’altra indennità 600 euro, il sostegno al reddito dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, danneggiati dall’emergenza Coronavirus è costituito da un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. Il decreto stabilisce che questo importo sarà riconosciuto:

  • a) ai lavoratori che abbiano percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo non superiore a 35mila euro;
  • b) ai lavoratori che, sempre nell’anno di imposta 2018, abbiano percepito un reddito complessivo compreso tra 35mila e 50mila euro e abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale di almeno il 33% nel primo trimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019, sempre a causa del virus COVID-19.


Definizione di cessazione, riduzione e sospensione dell’attività

  • a) cessazione dell’attività: la chiusura della partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;
  • b) riduzione o sospensione dell’attività lavorativa: una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività.


La richiesta: a chi e quando

Le domande per l’ottenimento dell’indennità possono essere presentate da professionisti e lavoratori autonomi presso gli enti di previdenza ai quali sono iscritti a partire dal 1° aprile 2020.

Le ‘Casse’ di appartenenza, quindi, verificano la regolarità ai fini dell’attribuzione del beneficio, provvedendo ad erogarlo all’interessato.

L’istanza deve essere presentata secondo lo schema predisposto dai singoli enti previdenziali e deve essere corredata dalla dichiarazione del lavoratore interessato, rilasciata ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità:

  • a) di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;
  • b) di non essere già percettore delle indennità previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, né del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
  • c) di non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria;
  • d) di aver percepito nell’anno di imposta 2018 un reddito non superiore agli importi di cui all’articolo 1, comma 2 lettere a) e b);
  • e) di aver chiuso la partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020 ovvero di aver subito una riduzione di almeno il 33 per cento del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019, ovvero per i titolari di redditi inferiori a 35.000 euro, di essere nelle condizioni di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a).

All’istanza deve essere allegata copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale nonché le coordinate bancarie o postali per l’accreditamento dell’importo relativo al beneficio.


Fonte: Omnia del Sindaco

Ultimo aggiornamento

Lunedi 06 Luglio 2020