Nuova ordinanza regionale del 6 aprile 2020

Con ordinanza regionale del 6 aprile sono state introdotte le seguenti modifiche all’ordinanza del 4 aprile, in vigore dal 7 aprile.......

Data di pubblicazione:
07 Aprile 2020
Nuova ordinanza regionale del 6 aprile 2020

Aggiornamento del 6 aprile
Il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha firmato il 4 aprile la nuova Ordinanza regionale n.521che proroga fino al 13 aprile le misure restrittive introdotte dalle precedenti Ordinanze regionali del 21, 22 e 23 marzo. 

Con ordinanza regionale del 6 aprile sono state introdotte le seguenti modifiche all’ordinanza del 4 aprile, in vigore dal 7 aprile:

  • i mercati coperti possono aprire a condizione che il Sindaco del comune di riferimento adotti e faccia osservare un piano per ogni specifico mercato che preveda quanto segue:

a) presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;

b) sorveglianza pubblica o, eventualmente privata, che verifichi il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e il rispetto del divieto di assembramento;

  • Possono rimanere in funzione i distributori automatici dei generi di monopolio e dei prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, ovunque collocati così come quelli presenti all’interno degli uffici, delle attività e dei servizi che in base ai provvedimenti statali possono continuare a restare in funzione, nel rispetto del distanziamento sociale.
  • È permesso il commercio al dettaglio di fiori e piante;
  • È consentita la vendita online (o non in presenza) e la consegna a domicilio di tutte le categorie merceologiche;

  • Le attività di cura e manutenzione del paesaggio (codice 81.3) sono consentite limitatamente alla cura e manutenzione di parchi, giardini e aree verdi finalizzate alla prevenzione di danni e alla messa in sicurezza delle stesse aree.

L'ordinanza del 4 aprile prevede alcune novità rispetto alle misure di contenimento già in vigore:

  • l'obbligo per chi esce dalla propria abitazione di proteggere sé stessi e gli altri coprendosi naso e bocca con mascherine o anche attraverso semplici foulard e sciarpe;
  • l’obbligo per gli esercizi commerciali aperti di fornire ai propri clienti guanti monouso e soluzioni idroalcoliche per l'igiene delle mani;
  • la possibilità di acquistare articoli di cartoleria all'interno degli esercizi commerciali che vendono alimentari o beni di prima necessità (che sono quindi aperti);
  • la possibilità di vendere fiori e piante, ma solo tramite consegna a domicilio.

 

Si ricorda che i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in vigore (DPCM) prevedono inoltre:

  • il divieto di trasferimento o spostamento ad altro Comune, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute (Decreto del Consiglio dei Ministri del 22 marzo);
  • la sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati e le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all’interno degli impianti sportivi di ogni tipo (DPCM del 1 aprile).

In caso di mancato rispetto delle indicazioni previste verranno applicate sanzioni ai sensi dell'art 4 del decreto-legge n. 19/2020. 

Maggiori dettagli a questo link.

 

 

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Ultimo aggiornamento

Lunedi 06 Luglio 2020