Ordinanza n. 624 di Regione Lombardia

Nuove misure di contenimento in vigore dal 27 ottobre al 13 novembre 2020

Data di pubblicazione:
29 Ottobre 2020
Ordinanza n. 624 di Regione Lombardia

Ad integrazione del DPCM del 24 ottobre, in base all’Ordinanza n. 624 del 27 ottobre, in Lombardia rimangono in vigore fino al 13 novembre le seguenti misure:

đŸ”¸ LIMITAZIONI AGLI SPOSTAMENTI IN ORARIO NOTTURNO
Come stabilito dall’Ordinanza firmata il 21 ottobre dal Ministro della Salute Roberto Speranza e dal Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti soltanto gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità, situazioni di urgenza o motivi di salute. È consentito in ogni caso fare rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza. Per giustificare gli spostamenti sarà necessario esibire una autodichiarazione.

đŸ”¸ LIMITAZIONI ALLE APERTURE DELLE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA E DEI CENTRI COMMERCIALI NEI FINE SETTIMANA

Nelle giornate di sabato e domenica è disposta la chiusura delle grandi strutture di vendita e degli esercizi commerciali al dettaglio presenti all'interno dei centri commerciali.

Questa disposizione non si applica alla vendita di generi alimentari, alimenti e prodotti per animali domestici, prodotti cosmetici e per l'igiene personale, prodotti per l’igiene della casa, piante e fiori e relativi prodotti accessori, giornali, riviste e periodici, nonché alle farmacie, alle parafarmacie, alle tabaccherie e rivendite di monopoli.

Per le attività di somministrazione di alimenti e bevande situate all’interno delle grandi strutture di vendita e dei centri commerciali vengono applicate le misure limitative e le Linee guida previste dal DPCM del 24 ottobre e dall’Ordinanza n. 624.

Le altre attività (es. parrucchieri, estetisti, altre attività artigianali, studi dentistici) possono restare aperte nel rispetto delle Linee guida in vigore.

đŸ”¸MISURE PER PREVENIRE L’AFFOLLAMENTO NEI NEGOZI

All’ingresso degli esercizi commerciali al dettaglio e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande deve essere obbligatoriamente esposto un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno, sulla base dei protocolli e delle linee guida in vigore.

Nei locali devono essere evitati gli assembramenti e va assicurato il mantenimento di almeno un metro di distanza tra i clienti. Le medie e grandi strutture di vendita devono adottare, se possibile, modalità di prenotazione per gestire l'ingresso dei clienti (ad es. tramite app).

đŸ”¸ MISURE ANTI-ASSEMBRAMENTO

Le attività di somministrazione di alimenti e bevande, sia su area pubblica che privata (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, chioschi, bar mobili) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00, come disposto dal DPCM del 24 ottobre, con la chiusura degli esercizi pubblici all'ora stabilita deve cessare ogni somministrazione e va effettuato lo sgombero del locale;
resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio, mentre la ristorazione con asporto o con modalità ‘drive-through’ (servizio in automobile) è consentita fino alle ore 23.00, con divieto di consumare sul posto o nelle vicinanze;

sono chiusi, dalle ore 18.00 alle ore 5.00, i distributori h24 che vendono bevande e alimenti confezionati (solo se con accesso dalla strada), con eccezione dei distributori di acqua e latte;

restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati negli ospedali, lungo le autostrade e le tangenziali, negli aeroporti ed all’interno dei mercati agro-alimentari all’ingrosso.
Ulteriori misure restrittive possono essere adottate dai sindaci.

đŸ”¸ ACCESSO ALLE RSA

L’accesso alle strutture delle unità di offerta residenziali della Rete territoriale da parte di familiari/caregiver e conoscenti è vietata, salvo autorizzazione del responsabile medico ovvero del Referente COVID-19 della struttura stessa (esempio: situazioni di fine vita), e comunque sempre dopo rilevazione della temperatura corporea all’entrata e l’adozione di tutte le misure necessarie ad impedire il contagio.

đŸ”¸ DIDATTICA A DISTANZA

Le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative professionali di secondo grado devono realizzare le proprie attività attraverso la didattica a distanza per l'intera classe, se ci sono già le condizioni di effettuarla, con quote di attività di laboratorio in presenza. Agli altri istituti viene fortemente raccomandato di adoperarsi nel più breve tempo possibile per poter svolgere anch’essi la didattica a distanza.

Possono essere svolte in presenza soltanto le attività di laboratorio, individuate dai collegi dei docenti, e le attività didattiche personalizzate per gli studenti con bisogni educativi speciali, individuate in stretta collaborazione con le famiglie.

Ai dirigenti degli istituti scolastici si raccomanda inoltre di differenziare gli ingressi a scuola.

Tali disposizioni si applicano anche a coloro che organizzano percorsi di formazione professionale (ad es. IFTS, ITS, formazione permanente e continua) diversi da quelli IeFP (Istruzione e Formazione Professionale). Sono quindi consentite in presenza soltanto le attività pratiche e di laboratorio, oltre allo svolgimento degli esami.

Alle Università è raccomandato di promuovere la didattica a distanza quanto più possibile.

đŸ”¸ SLOT MACHINES
Resta sospeso il gioco operato con dispositivi elettronici del tipo “slot machines situati all’interno di esercizi pubblici, esercizi commerciali e di rivendita di monopoli.

L’Ordinanza n. 620 del 16 ottobre 2020 (tranne che per quanto previsto all’art. 7 dell’Ordinanza 624 del 27 ottobre) e l’Ordinanza n. 623 del 21 ottobre 2020 sono revocate.
Rimane valido, per gli aspetti non diversamente disciplinati dall’ordinanza 624 del 27 ottobre, quanto previsto dalle misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 e dalle Ordinanze del Ministro della Salute vigenti.

 

Ultimo aggiornamento

Giovedi 29 Ottobre 2020